In questo secondo articolo Caterina Giojelli riporta l’audizione di Nicolò Zanon, il giudice emerito della Corte costituzionale, che ha spiegato perché la proposta di legge regionale dei radicali sul suicidio assistito fa a pugni con ordinamento, giurisprudenza della Consulta e concezione di “salute”.
Nel 2019 la Corte costituzionale non ha affermato nessun diritto al suicidio assistito. E nessun dovere da parte del Servizio sanitario nazionale di erogare “la prestazione”. Introdurre un nuovo diritto spetta infatti solo al legislatore nazionale. E se il parlamento latita, non spetta a una Regione supplire con una legge regionale, tanto meno una legge che afferma il «diritto all’erogazione» e modalità per garantire «la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile».
Lo ha ribadito con forza il professor Nicolò Zanon, giudice emerito della Corte costituzionale, ai consiglieri lombardi riuniti in Commissione Affari istituzionali e Sanità nella quinta giornata di audizioni sulla proposta di legge promossa dall’Associazione Coscioni sul suicidio assistito. «Voi avete fatto tanti ragionamenti di merito sul contenuto della legge, e nel merito di quello che sarebbe meglio fare potremmo al limite essere anche tutti d’accordo», ha premesso il costituzionalista a fronte delle tante domande sul pdl dei radicali, «ma quando si ragiona del rapporto Stato-Regioni il problema non è “come” e “cosa”, ma “chi”. Non è un sofisma: il problema è chi interviene». La Consulta si è già pronunciata più volte in questo senso: non sul contenuto ma sull’esistenza stessa di leggi regionali “fuori competenza”. E il testo del pdl dei Coscioni sconfina abbondantemente.
La posizione di alcuni consiglieri che si rivolgono a Zanon è chiara: evocano “l’incertezza” tra costituzionalisti sul tema, sposano la linea del professor Vladimiro Zagrebesky (il magistrato, già giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo, è intervenuto nella stessa giornata di audizioni) ritenendo che le sentenze costituzionali abbiano forza di legge e indichino i princìpi generali in assenza di una normativa nazionale, permettendo così alle Regioni di legiferare i dettagli relativi a tempi, procedure, strutture per erogare tramite Ssn il suicidio assistito, e assicurando (articolo 3 della Costituzione) parità di trattamento a tutti i cittadini.
«Farei fatica a dire che su un tema del genere ci sia incertezza», ribatte Zanon, sottolineando che la normativa incaricata di non creare distinzioni e discriminazioni sul territorio nazionale e assicurare uniformità è quella statale, ma soprattutto contestando la natura delle obiezioni poste dai presenti. «Qualcuno di voi ha sottolineato che rispetto all’anarchia della buona morte è meglio il federalismo della buona morte. Ma il punto è che qui il legislatore statale non interviene. E se non interviene il rimedio non è sostenere che i princìpi fondamentali si trovino nella sentenza della Corte e che la Regione debba intervenire a supporto. Sarebbe una ricostruzione “caricaturale” del quadro delle relazioni istituzionali del nostro paese. Con tutto il rispetto per le storie concrete di sofferenza, il primo punto è ragionare sul riparto di competenze. Non cercate nella sentenza risposte a problemi che la Corte non si è posta».
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